COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSICONUOVO AVVERSO INIBIZIONE DEL DIRIGENTE D’ELIA GIUSEPPE FINO AL 30.04.2007,COME DA CU N.86 DEL 14.3.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSICONUOVO AVVERSO INIBIZIONE DEL DIRIGENTE D’ELIA GIUSEPPE FINO AL 30.04.2007,COME DA CU N.86 DEL 14.3.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Marsiconuovo avverso l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente D’ELIA Giusppe, come da CU n. 86 del 14.3.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che da una lettura attenta ed oculata si evince un comportamento sicuramente antisportivo ed irriguardoso da parte del signor D’Elia Giuseppe nei confronti del D.G.;
Rilevato che la condotta del D’Elia non è configurabile come violenta e, pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. va ridotta come da dispositivo;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’ inibizione inflitta al signor D’Elia Giuseppe fino al 30.03.2007;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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