COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGIOLESE AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI ARMENTANO VITO E CAPOBIANCO NICOLA COME DA CU N.84 DEL 7.3.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 92 del 30/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGIOLESE AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI ARMENTANO VITO E CAPOBIANCO NICOLA COME DA CU N.84 DEL 7.3.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SANTARCANGIOLESE avverso le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori ARMENTANO Vito e CAPOBIANCO Nicola fino al 30.04.2007, riportate sul CU n. 84 del 7.3.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Accertata la condotta violenta posta in essere dal calciatore Armentano Vito, il quale, a seguito del provvedimento disciplinare dell’espulsione, poggiava le mani sul petto dell’arbitro, spintonandolo e rivolgendogli frasi minacciose ed offensive;
Considerato, invece, come si evince da una attenta lettura degli atti, che il calciatore Capobianco Nicola poneva in essere una condotta gravemente antisportiva ma non violenta contro calciatori avversari;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CAPOBIANCO NICOLA fino al 04.04.2007;
- conferma la squalifica inflitta al calciatore ARMENTANO VITO fino al 30.4.2007;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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