COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 4/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 4.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBATROS AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.09.2011 DEL CALCIATORE MANCUSO ANGELO (7.6.1975) INFLITTA DAL G.S. COME DA CU N. 77 DEL 21.2.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 4/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 4.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBATROS AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.09.2011 DEL CALCIATORE MANCUSO ANGELO (7.6.1975) INFLITTA DAL G.S. COME DA CU N. 77 DEL 21.2.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ALBATROS avverso la squalifica fino al 30.09.2011 del calciatore MANCUSO ANGELO (7.6.75), come riportata sul CU n. 77 del 21.2.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto che la società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata; Considerato che in base alle vigenti norme del CGS, i tesserati inibiti o squalificati non possono essere ascoltati, né è possibile l’audizione di testimoni nello svolgimento dei procedimenti disciplinari; Accertata la condotta particolarmente violenta posta in essere dal Mancuso Angelo nei confronti del D.G., così come si evince sia dal rapporto dell’arbitro che dalla documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso del Nosocomio di Castellaneta in data 18.2.2007 con la seguente diagnosi “trauma contusivo in regione facciale sx” con prognosi di 12 giorni; Rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del reclamo sono in netto contrasto con la documentazione agli atti; P.Q.M. - respinge il proposto reclamo; - conferma la squalifica fino al 30.09.2011, come decisa dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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