COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 4/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 4.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO (3^ CATEGORIA) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE MONTANO PASQUALE DELLA SOCIETA’ GUARDIA PERTICARA SCHIERATO NELLA GARA GUARDIA PERTICARA – ATLETICO ALBANO DEL 4.3.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 4/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 4.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO (3^ CATEGORIA) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE MONTANO PASQUALE DELLA SOCIETA’ GUARDIA PERTICARA SCHIERATO NELLA GARA GUARDIA PERTICARA – ATLETICO ALBANO DEL 4.3.2007. Letto il ricorso proposto dalla società ATLETICO ALBANO (TERZA CATEGORIA) per la posizione irregolare del calciatore MONTANO PASQUALE della società Guardia Perticara schierato nella gara tra il Guardia Perticara e l’Atletico Albano del 4.3.2007; Letto gli atti ufficiali di gara; Preso atto che la società Guardia Perticara non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione; Acquisita dall’ufficio tesseramento del CR Basilicata idonea documentazione; Rilevato che dalla certificazione relativa ai tesserati della società Guardia Perticara non risulta tesserato il signor Montano Pasquale, nt. 11.6.1974, e che lo stesso è stato inserito nella distinta della gara in oggetto al n.ro 1; Considerato che il predetto calciatore ha preso parte alla gara in posizione irregolare, non avendone titolo per i motivi innanzi esposti; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo assegna alla società Guardia Perticara gara persa con il seguente punteggio: GUARDIA PERTICARA-ATLETICO ALBANO 0-3; - dispone la restituzione della tassa reclamo.
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