COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SATRIANO AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE PER 3(TRE) GARE, COME DA CU N. 96 DEL 10.04.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SATRIANO AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE PER 3(TRE) GARE, COME DA CU N. 96 DEL 10.04.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SATRIANO avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S., come da CU n.96 del 10.04.2007; Rilevato dagli atti ufficiali di gara che il calciatore Fringuello Davide è stato dapprima espulso per doppia ammonizione e, successivamente, alla notifica di tale provvedimento disciplinare, ha rivolto all’arbitro frasi ingiuriose ed irriguardose, incorrendo, per quest’ultima infrazione nel disposto dell’art.14, comma 2bis, lettera a, del C.G.S.; Preso atto che le tre gare sono state inflitte dal G.S. in considerazione delle due infrazioni - come sopra riportate - commesse dal Fringuello; P.Q.M. - Rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 3(tre) gare inflitta dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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