COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. IN MERITO ALLA GARA MOLITERNO – ATLETICO MARCONIA DELL’11.03.2007, PUBBLICATI SUL CU N. 88 DEL 21.03.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. IN MERITO ALLA GARA MOLITERNO – ATLETICO MARCONIA DELL’11.03.2007, PUBBLICATI SUL CU N. 88 DEL 21.03.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ATLETICO MARCONIA avverso i provvedimenti adottati dal G.S. in merito alla gara Moliterno – Atletico Marconia dell’11.3.2007 e pubblicati sul CU n. 88 del 21.3.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta;
Ascoltato il D.G.;
Considerato che dall’istruttoria espletata emerge che il D.G., nel rapporto di gara, ha correttamente annotato le sostituzioni effettuate dalla società Moliterno e che lo stesso, chiamato a chiarimenti dal G.S. prima e successivamente da questo organo giudicante, confermava le sostituzioni, come da referto arbitrale;
Rilevato che, a norma dell’art.31 del CGS, il rapporto dell’arbitro, degli assistenti ed eventuali supplementi costituiscono piena prova, mentre tale ufficialità non è prevista dal CGS ai “modellini” consegnati alle società a fine gara che rappresentano unicamente un ausilio ed un supporto per le Società, tanto che l’omessa consegna o redazione non comporta alcuna sanzione proprio perché trattasi di un documento non ufficiale che non può essere addotto come prova nel caso in cui contenga dati divergenti da quelli riportati sul referto arbitrale in merito alle sostituzioni, ammonizioni o espulsioni;
Considerato che dal rapporto arbitrale, in particolar modo dalle sostituzioni effettuate e riportate nel riquadro relativo alle “eventuali variazioni nelle formazioni delle squadre”, risulta che la società Moliterno, nell’effettuare le sostituzioni, ha mantenuto il corretto numero di “under” in campo;
P.Q.M.
- rigetta il reclamo come proposto dalla società Atletico Marconia, confermando le decisioni del G.S.;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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