COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALANDRA AVVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. IN MERITO ALLA GARA PARCO TRE FONTANE – SALANDRA DELL’1.03.2007, PUBBLICATI SUL CU N. 89 DEL 7.03.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALANDRA AVVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. IN MERITO ALLA GARA PARCO TRE FONTANE – SALANDRA DELL’1.03.2007, PUBBLICATI SUL CU N. 89 DEL 7.03.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società POL. Salandra avverso i provvedimenti dal G.S. pubblicati sul C.U. n. 89 del 7.03.2007 e relativi alla gara del 1.03.2007 tra Parco tre Fontane e Pol. Salandra; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato a chiarimenti il D.G. nonché disposta l’audizione del commissario di campo; Preso atto che dall’istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince una oggettiva impossibilità da parte del D.G. a proseguire l’incontro stante l’ingresso non autorizzato in campo dei dirigenti della soc. Salandra che mantenevano nei suoi danni un atteggiamento minaccioso ed irriguardoso rifiutandosi di abbandonare il terreno di giuoco; Considerato che per consolidato orientamento della CAF, il D.G., prima di arrivare alla decisione di sospendere una gara deve far uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali ad esempio chiamare i capitani per avvisarli della sospensione della gara in caso di continuazione delle intemperanze e adottare i provvedimenti disciplinari del caso, prescindendo da valutazioni di carattere personale; Rilevato che nel caso de quo il D.G. dopo aver sanzionato i dirigenti entrati arbitrariamente in campo per protestare, ha chiamato sia il capitano che il vice capitano della ricorrente società chiedendo la collaborazione per far uscire dal terreno di giuoco i dirigenti della propria società, senza che tale azione ottenesse nessun risultato; Preso atto che non era presente la Forza Pubblica, benché la richiesta fosse stata ritualmente inoltrata dalla società ospitante e che, quindi, il D.G. non disponeva neanche di un idoneo supporto dell’autorità di pubblica sicurezza; Considerato che anche il commissario di campo ha confermato l’oggettiva impossibilità da parte del D.G. a proseguire la gara atteso il rifiuto da parte dei dirigenti del Salandra ad abbandonare il terreno di giuoco; P.Q.M. Rigetta il proposto ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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