COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2000 POLICORO AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA DI SEMIFINALE RUGGIERO LAURIA – 2000 POLICORO DEL 4-5-2007 PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA RUGGIERO DI LAURIA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2000 POLICORO AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA DI SEMIFINALE RUGGIERO LAURIA – 2000 POLICORO DEL 4-5-2007 PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA RUGGIERO DI LAURIA. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società 2000 POLICORO avverso l’omologazione del risultato della gara di semifinale Ruggiero di Lauria – 2000 Policoro del 4-5-2007 valevole per il campionato regionale juniores, per presunta posizione irregolare del calciatore Esposito Francesco, nt 6.11.1988, schierato dalla società Ruggiero di Lauria nell’incontro in questione; Lette le controdeduzioni fatte pervenire nei termini dalla società Ruggiero di Lauria; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il Direttore di gara signor Lapenta Paolo; Preso atto che, benchè ritualmente convocate non si sono presentate le suindicate società nonché il calciatore Esposito Francesco; Rilevata l’impossibilità del calciatore Esposito di essere presente alla richiesta audizione per gravi motivi familiari, per cui la sua assenza è da ritenere giutificata; Acquisita dal competente ufficio del C.R.Basilicata certificazione in merito al tesseramento dell’atleta Esposito Francesco, nonché copia di distinte di precedenti gare della società Ruggiero di Lauria che hanno visto la partecipazione del predetto calciatore; Considerato che, dalla lettura di detta documentazione si evince la correttezza del tesseramento del calciatore Esposito Francesco nonché la rispondenza del documento di riconoscimento (CI AK0941106) rilasciato dal Comune di Pozzuoli; Evidenziato, del pari, che il D.G. ha riferito di non aver riscontrato alcuna anomalia e/o manomissioni sul predetto documento al momento del riconoscimento del giocatore; Considerato che lo stesso D.G. ha riconosciuto il calciatore Esposito Francesco attraverso la visione della documentazione fotografica fornita dalla società reclamante; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: RUGGIERO DI LAURIA – 2000 POLICORO 5-2; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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