COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO LA SQUALIFICA PER 8(OTTO) GARE INFLITTA DA G.S. AL CALCIATORE BRANDA PIETRO, COME DA C.U. N. 107 DEL 03.05.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO LA SQUALIFICA PER 8(OTTO) GARE INFLITTA DA G.S. AL CALCIATORE BRANDA PIETRO, COME DA C.U. N. 107 DEL 03.05.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ACCETTURA G. COLUCCI avverso il provvedimenti di squalifica per 8(otto) gare inflitte al calciatore BRANDA PIETRO, come da CU n. 107 del 3.5.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Preso atto che la condotta posta in essere dal calciatore Branda Pietro non può essere configurata come “violenta” bensì come “altamente minacciosa ed irriguardosa”, tale è il senso del rapporto arbitrale nel quale il D.G. non utilizza l’espressione “violente”, con riferimento alle infrazioni commesse del Branda;
Accertato che lo stesso calciatore reiterava tale suo comportamento anche al momento dell’uscita dal terreno di gioco e, successivamente, al di là della rete di recinzione;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al giocatore BRANDA PIETRO a 5(cinque) giornate, ai sensi e per gli effetti dell’art.14, 2bis, lettera a, del C.G.S., con l’aggravante della reiterazione.
- dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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