COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 73 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Simeri Crichi – Luzzese Calcio (1 – 0) del 10.12.2006 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore PALERMO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 73 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Simeri Crichi – Luzzese Calcio (1 – 0) del 10.12.2006 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore PALERMO Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che per come risulta nella certificazione in atti rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti in data 20.12.2006, il calciatore Palermo Antonio risulta trasferito a titolo temporaneo alla società Simeri Crichi con decorrenza 09.11.2006; che, pertanto, aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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