COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 74 della società U.S. AFRICO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda € 800,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 74 della società U.S. AFRICO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda € 800,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto dell’assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che alcuni sostenitori della società reclamante tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente, il quale veniva anche colpito con sputi alla schiena, sul collo e sul viso ed, altresì, con una pietra alla coscia; considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo e senz’altro congrua ed adeguata; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it