COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 75 della società COMPRENSORIO AMANTEA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 06.12.2006 (Squalifica calciatore MARTELLO Domenico per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 75 della società COMPRENSORIO AMANTEA
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del
06.12.2006 (Squalifica calciatore MARTELLO Domenico per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è privo di firma;
che tale irregolarità comporta incertezza assoluta su chi ha proposto il reclamo e sulla legittimazione a proporlo;
che tale incertezza, traducendosi in un motivo di inammissibilità del ricorso, né preclude l’esame;
PQM
dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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