COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 76 della società POL. BOVESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Squalifica calciatore ANGHELONE Annunziato fino al 31.08.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 76 della società POL. BOVESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Squalifica calciatore ANGHELONE Annunziato fino al 31.08.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Anghelone Annunziato vanno diversamente valutati, poiché non emerge che il direttore di gara sia stato colpito dalla pietra scagliatagli dal suddetto tesserato; che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta dal giudice sportivo tenendo conto del tentativo e del comportamento offensivo e minaccioso assunto; PQM in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANGHELONE Annunziato fino al 15 FEBBRAIO 2007 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it