COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 78 della società A.C. REAL DECOLLATURA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 13.12.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo di gioco per QUATTRO gare, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica calciatore DE MARTINO Andrea fino al 30.06.2007, inibizione sig. TRAMONTI Antonio fino al 30.06.2008, inibizione sig. COSTANZO Michelangelo fino al 30.06.2008, inibizione sig. GODINO Antonio fino al 13.12.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 78 della società A.C. REAL DECOLLATURA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 13.12.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo di gioco per QUATTRO gare, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica calciatore DE MARTINO Andrea fino al 30.06.2007, inibizione sig. TRAMONTI Antonio fino al 30.06.2008, inibizione sig. COSTANZO Michelangelo fino al 30.06.2008, inibizione sig. GODINO Antonio fino al 13.12.2010). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che la società reclamante lamenta che il giudice di prima istanza abbia disposto la perdita della gara a carico della società Real Decollatura a seguito degli incidenti verificatisi al 31’ del primo tempo dopo una decisione tecnica assunta dal direttore di gara; lamenta, altresì, la reclamante la penalizzazione dei due punti in classifica e l’entità delle sanzioni inflitte ai tesserati; orbene, alla stregua di quanto riportato nel referto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca e, quindi, incontestabile la sussistenza dei fatti ivi descritti e l’attendibilità degli stessi ai tesserati coinvolti nei gravi atti di violenza commessi in danno del direttore di gara; considerato che il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e che da esso nessuna incertezza può trarsi sulla individuazione dei tesserati che sono stati ben riconosciuti; ritenuto che tutte le sanzioni inflitte appaiono senz’altro congrue ed adeguate; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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