COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 81 della società F.C. SAN MARCO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Squalifica calciatore DELIA Cristian per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 81 della società F.C. SAN MARCO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Squalifica calciatore DELIA Cristian per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal giudice sportivo a carico del calciatore Delia Cristian responsabile di comportamento reiteramente offensivo e minaccioso è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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