COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 83 della società A.S. MC ROSSANO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 06.12.2006 (Ammenda € 800,00, squalifica calciatore AVENA Riccardo fino al 05.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 83 della società A.S. MC ROSSANO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 06.12.2006 (Ammenda € 800,00, squalifica calciatore AVENA Riccardo fino al 05.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 15’ del II° tempo dopo una decisione tecnica assunta dal direttore di gara veniva colpito da alcuni giocatori del MC Rossano non identificati; rilevato che la società reclamante si limita, nel ricorso, ad una contestazione dell’entità e delle modalità dei fatti descritti nel rapporto senza fornire, pur avendone la possibilità, elementi atti ad individuare i responsabili dell’accaduto; considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è congrua ed adeguata e conforme a quanto previsto dall’art. 2, 2 del C.G.S.; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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