COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 30 della società REAL PIANOPOLI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore ELIA Marcello fino al 12.12.2006, squalifiche calciatori MASCARO Tommaso e SCALISE Antonello fino al 05.05.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 30 della società REAL PIANOPOLI
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del
08.11.2006 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore ELIA Marcello fino al 12.12.2006, squalifiche calciatori MASCARO
Tommaso e SCALISE Antonello fino al 05.05.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il Rappresentante della società reclamante nonché il direttore di gara “a chiarimenti”;
rileva - preliminarmente, che la Commissione Disciplinare ha già deciso sul reclamo avente ad oggetto la squalifica del calciatore
Elia Marcello (fino al 13.12.2006), riducendo la stessa fino al 02.12.2006 e sospendendo la decisione per il resto (cfr. C.U.
che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara Noverato - Real Pianopoli del 04.11.2006, risulta che:
dopo la realizzazione della rete da parte del Soverato, avvenuta al 48 del II tempo, i calciatori del Real Pianopoli Scalise Antonello e
Mascaro Tommaso, seduti in panchina, dopo essere entrati in campo, tentavano di colpire il direttore di gara con calci e pugni, non
riuscendovi per il pronto intervento di due carabinieri. Inoltre, gli stessi calciatori sputavano contro l’arbitro e gli indirizzavano contro
epiteti offensivi e minacciosi.
Di seguito, il suddetto ufficiale di gara raggiungeva il proprio spogliatoio, la cui porta d’accesso era stata sfondata (a detta dello
stesso, presumibilmente da parte dei “calciatori Real Pianopoli che erano stati espulsi nel corso della gara), laddove trovava
inzuppati d’acqua sporca i propri effetti personali (quali borsone, giacca, pantaloni, cintura, camicia) ivi compreso il cellulare,
peraltro, non più funzionante.
A questo punto, il Direttore di gara convocava i dirigenti accompagnatori di entrambe le società ed i carabinieri per fargli constatare
quanto accaduto.
Il Giudice Sportivo, in relazione agli accadimenti testè indicati, decideva di adottare i seguenti provvedimenti
- squalifica fino al 05.05.2007 ai calciatori Mascaro Tommaso e Scalise Antonello;
- ammenda di € 200,00 a carico della Società Real Pianopoli, “con obbligo di tenere indenne l’arbitro e la società Soverato
dei danni subiti se richiesti e documentati”, sulla base dell’assunto che tesserati del Real Pianopoli, non identificati,
sarebbero stati gli autori sia dello sfondamento della porta dello spogliatoio che dei danneggiamenti degli effetti personali
dell’arbitro all’interno dello spogliatoio.
Il direttore di gara, sentito “a chiarimenti” nel corso dell’odierna seduta, ha affermato di essere assolutamente certo che i calciatori
autori del tentativo di aggressione siano stati i calciatori Scalise Antonello e Mascaro Tommaso, avendone individuato chiaramente il
relativo numero di maglia (rispettivamente, il n.18 ed il n.12).
Inoltre, ha dichiarato di non avere la certezza che gli autori dello sfondamento della porta degli spogliatoi siano calciatori della
reclamante ma di averlo semplicemente presunto, così come precisato nel rapporto di gara (nel quale, come evidenziato in
precedenza, dichiara: “presumo siano stati i calciatori espulsi del Real Pianopoli”).
Va rilevato, infine, che, relativamente al danneggiamento dei suoi effetti personali custoditi negli spogliatoi, il direttore di gara non
attribuisce alcuna responsabilità a chicchessia, limitandosi ad esporre i fatti come da lui oggettivamente rilevati, per cui è da ritenersi
del tutto arbitraria l’assunzione di responsabilità operata dal Giudice Sportiva in capo ai tesserati del Real Pianopoli per tali
accadimenti.
Pertanto, non essendo emersa la responsabilità di alcun tesserato della società reclamante per i danneggiamenti della porta dello
spogliatoio né per i fatti successivi, non può ritenersi corretta la decisione del Giudice Sportivo di addebitarne la responsabilità alla
Società Real Pianopoli, sanzionandola con l’ammenda di € 200,00.
Di conseguenza, l’adita Commissione ritiene di dover annullare tale sanzione e, relativamente al danneggiamento degli effetti
personali dell’arbitro all’interno degli spogliatoi, rinvia gli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza nei
confronti dell’A.S. Soverato, in qualità di società ospitante, sulla quale fanno capo i doveri di ampia tutela verso il direttore di gara ai
sensi della normativa federale.
Per quanto concerne i fatti ascritti ai calciatori Mascaro e Scalise, va rilevato che gli stessi sono stati correttamente accertati dal
Giudice Sportivo, ma che appare conforme a giustizia procedere ad una riduzione della squalifica, per entrambi, fino al 05.04.2007;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:
annullare l’ammenda di € 200,00 inflitta alla Società Real Pianopoli;
ridurre la squalifica inflitta ai calciatori MASCARO Tommaso e SCALISE Antonello fino al 05 APRILE 2007;
dispone accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
Dispone, infine, il rinvio degli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza nei confronti dell’A.S. Soverato,
in qualità di società ospitante, per le ragioni di cui alla parte motiva.
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