COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 55 della società U.S. COTRONEI 94 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Squalifica allenatore LONDINO Antonio fino al 15.11.2009, squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di giuoco per DUE giornate, ammenda di € 1000,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 55 della società U.S. COTRONEI 94 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Squalifica allenatore LONDINO Antonio fino al 15.11.2009, squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di giuoco per DUE giornate, ammenda di € 1000,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante nonché l’arbitro della gara Cotronei – Jordan del 12.11.2006 a chiarimenti; rilevato che la società reclamante si duole di due decisioni del giudice di prime cure ridimensionando gli episodi accaduti in occasione delle gare (Cotronei – Jordan del 12.11.06 e Cotronei – S. Stefano Rende del 26.11.2006) e - con riferimento alla sanzione irrogata al Londino - adducendo uno scambio di persona nell’individuazione del responsabile. Entrambi gli arbitri, nei rispettivi rapporti di gara, e quello della gara Cotronei-Jordan anche nell’audizione a chiarimenti, hanno ricostruito gli accadimenti in maniera assolutamente puntuale, tale cioè da non ingenerare dubbi sul loro verificarsi e sulla loro reale gravità e sull’indiscutibile individuazione dei soggetti responsabili. Le argomentazioni a difesa non riescono a confutare totalmente le tesi a fondamento delle decisioni sanzionatorie. Va rappresentato difatti come le vicende in esame siano – oggettivamente - connotate da elementi di particolare gravità. Non può non mettersi in risalto inoltre come siano avvenute in un arco temporale assai breve (nel corso di due gare casalinghe del Cotronei successive una all’altra, 12 e 26 novembre 2006), abbiano visto come protagonisti il massimo dirigente della squadra, si siano concretizzati in atti di vile aggressione agli ufficiali di gara e a calciatori delle squadre avversarie. Pur tuttavia va rimarcato come la penalizzazione di due punti in classifica non possa trovare conferma atteso che non appare provato che l’aggressore dell’arbitro della gara Cotronei – Santo Stefano del 26.11.2006 sia un tesserato del Cotronei e tanto meno il suo Presidente. Appare inoltre conforme a giustizia ridurre da due a una le giornate di squalifica del campo per gli episodi di cui alla gara citata. Altro punto del reclamo che merita accoglimento inerisce alla posizione dell’allenatore Londino che a detta della reclamante non si è reso protagonista dei fatti a lui imputati che vanno al contrario addebitati al dirigente Calabrese Carmine. Nel corso della audizione l’arbitro della gara ha affermato che a colpirlo non è stato il Londino ma Carmine Calabrese. Ha affermato in particolare che il Calabrese gli ha appoggiato la mano sul volto in segno di disprezzo ma in effetti non gli ha arrecato particolare violenza. Per tutto quanto sopra affermato, appare assolutamente conforme a giustizia confermare in toto le sanzioni irrogate, con l’eccezione della penalizzazione in classifica e della pena inflitta al Londino che va revocata con contestuale trasmissione degli atti al giudice sportivo con riguardo alla posizione del Calabrese. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso revoca la squalifica del sig. LONDINO Antonio e la penalizzazione di DUE punti in classifica inflitti alla società Cotronei, nonché riduce ad UNA le due giornate di squalifica del campo inflitte per la gara Cotronei – Santo Stefano del 26.11.2006; rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante; rimette gli atti al giudice sportivo per quanto riguarda la posizione di Carmine Calabrese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it