COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 58 del Sig. LIA Giuseppe (società A.C. Magisano F.Fedele) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 06.12.2006 (Inibizione fino al 30.04.2007). RECLAMO N. 59 della società A.C. MAGISANO F. FEDELE) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 06.12.2006 (Squalifica massaggiatore CRISTOFARO Franco fino al 30.04.2007, inibizione dirigente LIA Giuseppe fino al 30.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 58 del Sig. LIA Giuseppe (società A.C. Magisano F.Fedele) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 06.12.2006 (Inibizione fino al 30.04.2007). RECLAMO N. 59 della società A.C. MAGISANO F. FEDELE) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 06.12.2006 (Squalifica massaggiatore CRISTOFARO Franco fino al 30.04.2007, inibizione dirigente LIA Giuseppe fino al 30.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il reclamante, sig. Lia, nonché l’arbitro a chiarimenti; RILEVA in via preliminare riunisce i due ricorsi per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva. L’arbitro nel corso dell’audizione a chiarimenti ha affermato quanto segue. Sia Lia Giuseppe che Cristofaro Franco sono stati dal Direttore di gara allontanati dal campo a seguito di loro proteste e hanno proferito minacce lasciando il campo. Successivamente, ad entrare in campo sono stati Cristofaro Franco e Pupo Vincenzo che hanno tentato di aggredirlo, minacciandolo. Ha perciò escluso che il Lia abbia tentato di aggredirlo. Per quanto sopra - in parziale accoglimento del reclamo – riduce la squalifica inflitta in prime cure al Lia al 16 gennaio 2006. Conferma la sanzione irrogata al Cristofaro che ritiene congrua. Rimette gli atti al giudice sportivo in merito alla posizione Pupo Vincenzo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione nei confronti del Sig. LIA Giuseppe fino al 16 GENNAIO 2006, dispone restituirsi la tassa reclamo versata dal Sig. Lia Giuseppe; conferma la sanzione inflitta al Sig. CRISTOFARO Franco; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante; rimette gli atti al giudice sportivo per quanto di competenza riguardo il Sig. Pupo Vincenzo.
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