COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 60 della società S.S. CERCHIARA CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MARTINO Giuseppe Emanuele fino al 21.11.2009, squalifica calciatore MASTROTA Francesco fino al 21.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 60 della società S.S. CERCHIARA CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MARTINO Giuseppe Emanuele fino al 21.11.2009, squalifica calciatore MASTROTA Francesco fino al 21.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il Rappresentante della società reclamante nonché il direttore di gara “a chiarimenti”; RILEVA - Preliminarmente, che la Commissione Disciplinare ha già deciso sul reclamo proposto dalla Società S.S. Cerchiara Calcio relativamente alla squalifica del calciatore Martino Giuseppe, rigettando lo stesso e sospendendo la decisione per il resto - Che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara Themesen - Cerchiara del 19.11.2006 e dai chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell’odierna seduta, risulta che: A fine gara, il calciatore Martino Giuseppe Emanuele della società reclamante raggiungeva il direttore di gara che si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, colpendolo con una testata alla nuca che gli provocava dolore, per poi allontanarsi rapidamente. Il direttore di gara riusciva ad identificare il suo aggressore, nonostante questi si fosse tolto la maglietta di gioco per non farsi riconoscere, sia perché il calciatore in questione aveva preso parte alla gara sia per aver effettuato negli spogliatoi una verifica sui documenti d’identità dei giocatori. L’arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato di essere assolutamente certo dell’identità del responsabile dell’atto di violenza perpetrato ai suoi danni e, pertanto, non può trovare accoglimento la tesi della reclamante secondo la quale il responsabile dell’atto di violenza sarebbe stato un altro calciatore. Tuttavia, è da ritenersi eccessiva la squalifica fino al 21.11.2009 irrogata al Martino dal Giudice di I grado, in considerazione soprattutto della tenuità delle conseguenze lesive patite dall’arbitro e della giovane età del reo e, pertanto, appare conforme a giustizia ridurla fino al 21.11.2008; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARTINO Giuseppe E. fino al 21 NOVEMBRE 2008; disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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