COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 63 della società U.S. MARINATE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Inibizione Sig. LA GAMBA Filippo fino al 29.11.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 63 della società U.S. MARINATE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del
29.11.2006 (Inibizione Sig. LA GAMBA Filippo fino al 29.11.2011).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti l’arbitro e l’assistente a chiarimenti;
rilevato che l’assistente nel corso dell’audizione “a chiarimenti ha individuato quale autore degli atti di violenza il signor Messina
Giuseppe.
Il reclamo va pertanto accolto revocando l’inibizione del signor La Gamba Filippo e disponendo la trasmissione degli atti al giudice
sportivo con riferimento alla posizione di Giuseppe Messina.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione inflitta al Sig. LA GAMBA Filippo e rimette gli atti al giudice sportivo per quanto di
competenza riguardo il Sig. Messina Giuseppe;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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