COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 87 della società U.S. SAN CALOGERO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore RANIELI Vincenzo fino al 14.01.2008 quale capitano in luogo dell’autore dell’atto di violenza).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 87 della società U.S. SAN CALOGERO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del
10.01.2007 (Squalifica calciatore RANIELI Vincenzo fino al 14.01.2008 quale capitano in luogo dell’autore dell’atto di violenza).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società reclamante sostiene che il calciatore Ranieli Vincenzo (capitano della società San Calogero) era stato
sostituito nel corso del secondo tempo, e quindi non svolgeva più funzioni di capitano;
rilevato che il direttore di gara nel proprio rapporto ha scritto di non essere in grado di identificare l’autore dell’atto di violenza
ricevuto a fine gara;
che in tale situazione la sanzione dovrebbe essere irrogata al capitano della squadra;
che, tuttavia, la società reclamante ha indicato nella persona di Vetere Giuseppe (n.20 della società San Calogero) quale autore
dell’atto di violenza;
PQM
in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la squalifica inflitta al calciatore RANIELI Vincenzo;
rimette gli atti al giudice sportivo per quanto riguarda il calciatore VETERE Giuseppe;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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