COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 72 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, inibizione Sig. BORGHETTO Eugenio fino al 29.11.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 72 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, inibizione Sig. BORGHETTO Eugenio fino al 29.11.2011). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che da quanto riferito dall’arbitro dinanzi la Commissione con riferimento, in particolare, alle conseguenze, sul piano fisico, riportate a seguito dell’atto di violenza del sig. Borghetto risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e l’impossibilità del direttore di gara a riprendere la partita; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al dirigente; considerato altresì che alla inibizione del dirigente ed alla sanzione della perdita della gara non deve necessariamente aggiungersi quella della diffida del campo di gioco, nonché quella dell’ammenda alla società; considerato in particolare, che va tenuto conto del “comportamento irreprensibile” tenuto nell’occasione da tutti i dirigenti e calciatori della società Reggiosud, escluso il sig. Borghetto; PQM in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 e della diffida, riduce l’inibizione inflitta al Sig. BORGHETTO Eugenio fino al 29 NOVEMBRE 2009; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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