COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 84 della società A.S. CICALESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 06.12.2006 (Inibizione dirigente MANCUSO Tommaso e MANCUSO G.Domenico fino al 30.06.2008, squalifica calciatore MURACA Antonio fino al 28.02.2008, squalifica calciatore CIMINO Francesco fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 84 della società A.S. CICALESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del
06.12.2006 (Inibizione dirigente MANCUSO Tommaso e MANCUSO G.Domenico fino al 30.06.2008, squalifica calciatore
MURACA Antonio fino al 28.02.2008, squalifica calciatore CIMINO Francesco fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che il direttore di gara ha confermato senza esitazioni il proprio rapporto e che pertanto risulta in maniera chiara ed
inequivoca che i dirigenti Mancuso Tommaso e Mancuso G.Domenico ed i calciatori Muraca Antonio e Cimino Francesco si sono
resi responsabili degli atti di violenza consumati nei confronti del direttore di gara che veniva ripetutamente spintonato e colpito con
calci alle gambe ed alla schiena;
considerato che le sanzioni inflitte dal giudice sportivo sono congrue ed adeguate;
PQM
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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