COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 89 della società S.S. CASABONA CALCIO avverso la regolarità della gara Casabona Calcio – Pallagorese (1 – 2) del 07.01.2007 Campionato TERZA Categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare dei calciatori DRAMMIS Francesco, AFFATATO Giuseppe, PETRUNGARO Daniele e BLANDINO Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 89 della società S.S. CASABONA CALCIO avverso la regolarità della gara Casabona Calcio – Pallagorese (1 – 2) del 07.01.2007 Campionato TERZA Categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare dei calciatori DRAMMIS Francesco, AFFATATO Giuseppe, PETRUNGARO Daniele e BLANDINO Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed reclamo; ritenuto che alla gara del 07.01.2007 fra Casabona e Pallagorese Calcio, nelle fila di quest’ultima società ha preso parte il calciatore Petrungaro Daniele, nato il 23.09.1986, il quale non ne aveva titolo perché tesserato sin dal 23.11.2002 con la società Pallagorio, mentre potevano prendere parte alla gara i calciatori Drammis, Affatato e Blandino, la cui posizione è risultata regolare; PQM In accoglimento del reclamo, infligge alla società PALLAGORESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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