COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : POL. BOVESE per la violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della L.N.D.. LA COMMISSIONE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : POL. BOVESE per la violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della L.N.D.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento; che quanto dedotto dalla Pol. Bovese nelle memorie difensive non può trovare accoglimento atteso che non risulta depositato alcun tesseramento di tecnico; rilevato che la Società Pol. Bovese non ha ottemperato all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 40, punto 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata; P.Q.M. irroga alla società POL. BOVESE l’ammenda di € 1500,00.
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