COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : POL. BOVESE per la violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della L.N.D.. LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di :
POL. BOVESE per la violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della L.N.D..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
viste le risultanze del procedimento;
che quanto dedotto dalla Pol. Bovese nelle memorie difensive non può trovare accoglimento atteso che non risulta depositato alcun
tesseramento di tecnico;
rilevato che la Società Pol. Bovese non ha ottemperato all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore
Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 40, punto 1 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti;
ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;
P.Q.M.
irroga alla società POL. BOVESE l’ammenda di € 1500,00.
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