COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 90 della società U.S. SETTINGIANO A.S.D. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 03.01.2007 (Squalifica calciatore LEUZZI Manuel fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 90 della società U.S. SETTINGIANO A.S.D.
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del
03.01.2007 (Squalifica calciatore LEUZZI Manuel fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Settingiano – Vigor Catanzaro del 16.12.2006, risulta che al 48° del secondo tempo il
calciatore Lezzi Manuel, della società reclamante, a seguito di una decisione del direttore di gara, proferiva nei suoi confronti una
frase offensiva e, dopo essersi avvicinato, gli pestava il piede e lo colpiva con la testa ad uno zigomo senza conseguenze;
quindi, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il Lezzi si allontanava dal terreno di gioco rivolgendo
all’arbitro frasi minacciose;
ritenuto che la sanzione inflitta in primo grado sia da considerarsi congrua ed adeguata all’entità dei fatti esposti;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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