COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 93 della società S.S. ORATORIO S.FRANCESCO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore STRAFACE Antonio fino al 08.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 93 della società S.S. ORATORIO S.FRANCESCO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore STRAFACE Antonio fino al 08.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; considerato che la ricostruzione dei fatti, così come operata dalla reclamante, non trova riscontro nel referto arbitrale dal quale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il comportamento minaccioso ed offensivo da parte del calciatore Straface Antonio nei confronti del pubblicò causò una invasione di campo che costrinse il direttore di gara a sospendere l’incontro per quindici minuti; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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