COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 92 della società A.S. GIOVENTU’ SANTONOFRESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 17.01.2007 (Squalifica calciatore ITALIANO Antonio fino al 24.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 92 della società A.S. GIOVENTU’ SANTONOFRESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del
17.01.2007 (Squalifica calciatore ITALIANO Antonio fino al 24.01.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che dal rapporto dell’arbitro emerge in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Italiano Antonio si è reso
responsabile di atto di modestissima violenza;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ITALIANO Antonio fino al 17 FEBBRAIO 2007;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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