COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 95 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Real Rossanese – Crucolese (4 – 0) del 10.12.2006 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore TOSCANO Massimo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 95 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Real Rossanese – Crucolese (4 – 0) del 10.12.2006 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore TOSCANO Massimo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali il reclamo e le controdeduzioni; la società U.S. Crucolese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara Real Rossanese – Crucolese (4 – 0) del 10.12.2006 sostenendo l’irregolarità della posizione del calciatore Toscano Massimo schierato in campo dalla società Real Rossanese nonostante squalificato per una giornata di gara; la squalifica era stata inflitta dal Giudice Sportivo per recidività in ammonizione in occasione dell’ultima gara di Play-Off nel campionato 2005/2006 quando il Toscano militava nelle fila della società S.Marco (C.U. n.147 del 14.06.2006 del C.R. Calabria); conclude la reclamante che, proprio per essere stata quella dell’11.06.2006 l’ultima gara ufficiale disputata nella precedente stagione agonistica dalla società di appartenenza del Toscano, quest’ultimo avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato 2006/2007; ha controdedotto la Real Rossanese sostenendo che le norme di cui all’art. 14 commi 10.2 e 12 del C.G.S. derogano a quanto stabilito dall’art. 14 comma 8 e dall’art. 41 comma 1 dello stesso codice in applicazione del principio fondamentale del diritto secondo cui la legge speciale prevale su quella generale; sostanzialmente ha sostenuto che la squalifica per somma di ammonizioni che interviene nell’ultima partita degli spareggi deve essere scontata negli eventuali spareggi promozione e non nel successivo campionato; ritiene questa Commissione che il principio sostenuto dalla Real Rossanese non sia condivisibile; detta tesi si pone in netto contrasto con quanto sostenuto dalla Corte Federale (C.U. n.12/cf s.s. 2003/2004 della F.I.G.C.) che, fornendo un parere interpretativo sugli artt. 14 e 17 del C.G.S., pur auspicando un intervento riformatore della normativa federale, ha affermato il principio “……….della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso scontata nella stagione successiva nella squadra di sua militanza………….tanto perché………..il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondamentale dell’ordinamento federale. Deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi di frustrazione delle finalità, sia affittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio…………..”; per quanto sopra esposto la Commissione ritiene di non doversi conformare alla decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sardegna (C.U.n. 13 del 12.10.2006), indicata dal legale della società Real Rossanese, peraltro annullata dalla CAF nella riunione del 16 novembre 2006; ne consegue che il reclamo dell’U.S. Crucolese deve essere accolto, non avendo il calciatore Toscano Massimo, alla data del 10.12.2006 (gara oggetto del reclamo), scontato la squalifica; P.Q.M. La Commissione in accoglimento del reclamo, delibera, in applicazione dell’art. 12, comma 5, lettera a) del C.G.S., di infliggere alla società S.S.C. REAL ROSSANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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