COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 101 della società A.S. LAMETIA GIZZERIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 17.01.2007 (Punizione sportiva della perdita della gara Capizzaglie – Lametia Gizzeria con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 101 della società A.S. LAMETIA GIZZERIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 17.01.2007 (Punizione sportiva della perdita della gara Capizzaglie – Lametia Gizzeria con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentita la società reclamante Lametia; preliminarmente, dispone la riunione dei reclami recanti il n. 100 e n. 101, sussistendo evidenti motivi di connessione; nel merito, rilevato che a seguito del grave infortunio occorso al 15’ del secondo tempo al calciatore Torcasio Vincenzo (soc. Capizzaglie), le due società decidevano di comune accordo di non riprendere la gara, pur essendo state invitate in tal senso dall’arbitro, perché i calciatori erano “scossi e confusi” per l’accaduto, come risulta dal referto arbitrale e dalla dichiarazione scritta a firma congiunta rilasciata all’arbitro dai rappresentanti delle due squadre; che il giudice sportivo comminava ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0 - 3; considerato che la decisione di non proseguire la gara è stata adottata dalle due società nella convinzione della gravità dell’infortunio giustificata dalla dinamica dell’incidente e dai sintomi accusati dall’infortunato che rimaneva a terra privo di sensi; circostanza che ingenerava nei calciatori in campo sensazioni di angoscia e di paura per le sorti del collega; che, nonostante il calciatore avesse ripreso conoscenza, le squadre ritenevano non sussistenti le condizioni di tranquillità per potere disputare i rimanenti tranta minuti di gioco, evidentemente a causa del particolare stato emotivo generale dettato dalla drammaticità del momento, come si evince dalla descrizione dei fatti in referto; si ritiene che la decisione del giudice sportivo è stata corretta,. In quanto le due società non ottemperavano, pur in presenza di particolari motivi, all’ordine dell’arbitro di riprendere il gioco, il quale evidentemente valutava sussistere tutte le condizioni sufficienti per poter portare a termine la gara; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it