COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 105 della società S.S. NUOVA JOPPOLESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 17.01.2007 (Squalifica calciatore MANCUSO Emanuele per CINQUE gare, squalifica calciatore DOTRO Pasquale per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 105 della società S.S. NUOVA JOPPOLESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 17.01.2007 (Squalifica calciatore MANCUSO Emanuele per CINQUE gare, squalifica calciatore DOTRO Pasquale per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che in referto l’arbitro ha individuato con precisione il calciatore Mancuso Emanuele (S.S. Nuova Joppolese) quale responsabile di più episodi violenti accaduti alla fine del primo tempo, specificando di essere certo della identità del Mancuso per conoscenza diretta, giustificando l’omessa indicazione in distinta del documento di identità perché il Mancuso era giunto in ritardo al campo di gioco e un dirigente della sua squadra avrebbe dovuto inserirlo alla fine del primo tempo; ritenuto che altresì che la sanzione inflitta la Mancuso appare congrua e deve essere confermata; considerato che il calciatore Dotro Pasquale (S.S. Nuova Joppolese), espulso perché a seguito di un presunto fallo subito teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina ospite, non si macchiava di alcuna reazione violenta, né veniva individuato tra i protagonisti della rissa scatenatasi alla fine del primo tempo e che pertanto la sanzione inflitta ai suoi danni dal giudice sportivo appare eccessiva e può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DOTRO Pasquale a TRE giornate di gara, respinge il reclamo per la posizione del calciatore Mancuso Emanuele e dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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