COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 105 della società S.S. NUOVA JOPPOLESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 17.01.2007 (Squalifica calciatore MANCUSO Emanuele per CINQUE gare, squalifica calciatore DOTRO Pasquale per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 105 della società S.S. NUOVA JOPPOLESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 32
del 17.01.2007 (Squalifica calciatore MANCUSO Emanuele per CINQUE gare, squalifica calciatore DOTRO Pasquale per
QUATTRO giornate).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che in referto l’arbitro ha individuato con precisione il calciatore Mancuso Emanuele (S.S. Nuova Joppolese) quale
responsabile di più episodi violenti accaduti alla fine del primo tempo, specificando di essere certo della identità del Mancuso per
conoscenza diretta, giustificando l’omessa indicazione in distinta del documento di identità perché il Mancuso era giunto in ritardo al
campo di gioco e un dirigente della sua squadra avrebbe dovuto inserirlo alla fine del primo tempo;
ritenuto che altresì che la sanzione inflitta la Mancuso appare congrua e deve essere confermata;
considerato che il calciatore Dotro Pasquale (S.S. Nuova Joppolese), espulso perché a seguito di un presunto fallo subito teneva un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina ospite, non si macchiava di alcuna reazione
violenta, né veniva individuato tra i protagonisti della rissa scatenatasi alla fine del primo tempo e che pertanto la sanzione inflitta ai
suoi danni dal giudice sportivo appare eccessiva e può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DOTRO Pasquale a TRE giornate di gara, respinge il
reclamo per la posizione del calciatore Mancuso Emanuele e dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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