COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 107 della società AMATORI CALCIO LOCRI avverso la regolarità della gara Amatori Calcio Locri – Amatori Calcio Anphisia (1 – 2) del 14.01.2007 Campionato AMATORI per presunta posizione irregolare del calciatore MACRI’ Giovanni.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 107 della società AMATORI CALCIO LOCRI avverso la regolarità della gara Amatori Calcio Locri – Amatori Calcio Anphisia (1 – 2) del 14.01.2007 Campionato AMATORI per presunta posizione irregolare del calciatore MACRI’ Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che il reclamo è fondato in quanto il calciatore Macrì Giovanni (Amatori Calcio Anphisia), per come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 21 del 10.01.2007, era stato squalificato per tre gare e, pertanto, non avrebbe potuto prendere parte alla partita in esame disputata il 14.01.2007; visto l’art. 12, comma 5, lettera a) del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, infligge alla società AMATORI CALCIO ANPHISIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, disponendo, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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