COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 109 della società U.S. COTRONEI 1994 avverso la regolarità della gara Cotronei – Castellese (2 – 3) del 21.01.2007 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MILETTA Bruno.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 109 della società U.S. COTRONEI 1994 avverso la regolarità della gara Cotronei – Castellese (2 – 3) del 21.01.2007 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MILETTA Bruno. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società Catsellese; rilevato preliminarmente che, a norma dell’art. 29, comma 12, del C.G.S. il reclamo una volta proposto non può essere più ritirato; che il calciatore Miletta Bruno non aveva titolo per partecipare alla gara Cotronei – Castellese del 21.01.2007 nelle fila della società Castellese in quanto trasferito in prestito alla società Cotronei in data 28.10.2006 dalla società Cutro; PQM in accoglimento del reclamo, irroga alla società CASTELLESE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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