COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 110 della società A.S.D. PORTO SIX ONE NINE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 31.01.2007 (Inibizione Sig. CURTO Giuseppe fino al 30.06.2007, omologazione della gara Marcellinara – Porto Six One Nine del 21.01.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 110 della società A.S.D. PORTO SIX ONE NINE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del
31.01.2007 (Inibizione Sig. CURTO Giuseppe fino al 30.06.2007, omologazione della gara Marcellinara – Porto Six One Nine
del 21.01.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
in via preliminare rileva l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna l’omologazione del risultato della gara in quanto
non si è data attuazione al disposto dell’art. 42, comma 6 del C.G.S. che impone a pena di inammissibilità che copia del ricorso
venga inviato alla controparte;
in merito alla lagnanza sull’inibizione inflitta in prime cure al sig. Curto Giuseppe ritiene che nessun dubbio può sollevarsi sulla
natura dei fatti imputati allo stesso in quanto l’arbitro li ha riportati sul rapporto in maniera particolareggiata e puntuale;
anche in merito all’entità della sanzione, né constata l’assoluta congruità alla contestazione;
PQM
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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