COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 111 della società A.S.D. GIOVANILE FRONTI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 17.01.2007 (Squalifica calciatore CORTESE Giovanni per CINQUE (5) con proposta di radiazione, ammenda di € 300,00, responsabilità integrale per danni subiti dall’arbitro).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 111 della società A.S.D. GIOVANILE FRONTI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 17.01.2007 (Squalifica calciatore CORTESE Giovanni per CINQUE (5) con proposta di radiazione, ammenda di € 300,00, responsabilità integrale per danni subiti dall’arbitro). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che a norma dell’art. 14, comma 7, del C.G.S. il reclamo, sottoscritto in data 24.01.2007, è inammissibile in quanto firmato dal presidente della società inibito fino al 15.02.2007 (C.U. n. 15 del 13.12.2006); PQM dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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