COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 104 della società U.S. NUOVA FOLGORE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 17.01.2007 (Punizione sportiva della perdita della gara Nuova Folgore – Bianco con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 150,00, Diffida del campo di gioco, squalifica calciatore PELLE Francesco fino al 18.01.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 104 della società U.S. NUOVA FOLGORE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 31
del 17.01.2007 (Punizione sportiva della perdita della gara Nuova Folgore – Bianco con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €
150,00, Diffida del campo di gioco, squalifica calciatore PELLE Francesco fino al 18.01.2009).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società reclamante lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Nuova Folgore a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere
la gara per gli incidenti verificatisi al 25’ del primo tempo;
la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per
la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza CAF, che il suddetto potere discrezionale
dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva
gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed
autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreata intimidazione e di
modesta violenza consumata nei confronti del direttore di gara.
Ed invero, sebbene l’arbitro in sede di chiarimenti ha confermato quanto già esposto nel supplemento di referto, i fatti rilevati non
configurano l’oggettiva impossibilità di proseguire la partita. Va puntualizzato che l’aggressione subita dal direttore di gara ad opera
del calciatore Pelle, che colpiva lo stesso con un calcio alla coscia, non produceva conseguenze lesive gravi, o comunque tali da
impedire all’arbitro di proseguire la gara;
la circostanza è stata indirettamente confermata dallo stesso arbitro, che non ha ritenuto di dover ricorrere alle cure mediche;
riguardo alle difficili condizioni ambientali, il numero esiguo di sostenitori o di “sedicenti dirigenti” (cinque o sei) della Nuova Folgore
non costituivano un numero tale di persone da poter preoccupare la sicurezza dell’arbitro, tanto più che i Carabinieri, che
inizialmente non erano presenti, sopraggiungevano successivamente;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, dispone la ripetizione della gara Nuova Folgore – Bianco;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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