COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della società S.S. TORTORA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 02.02.2007 (Squalifica calciatore LA CAVA Vincenzo fino al 06.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della società S.S. TORTORA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 02.02.2007 (Squalifica calciatore LA CAVA Vincenzo fino al 06.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore La Cava Vincenzo durante la gara, a seguito di una decisione tecnica, spintonava l’arbitro e teneva un comportamento offensivo e minaccioso; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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