COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 119 della società G.S. BIANCO avverso la regolarità della gara Nuova Molochiese – Bianco (5 – 3) del 11.02.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore CONDOLEO Umberto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 119 della società G.S. BIANCO avverso la regolarità della gara Nuova Molochiese – Bianco (5 – 3) del 11.02.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore CONDOLEO Umberto. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo; rilevato che il calciatore Condoleo Umberto della società Nuova Molochiese ha preso parte alla gara Nuova Molochiese – Bianco dell’11.02.2007; che lo stesso non aveva titolo a prendervi parte, dovendo scontare in quella occasione la giornata di squalifica per una gara comminatagli dal Giudice Sportivo per recidività in ammonizione (IV infr.), per come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 36 del 07.02.2007 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria; ritenuto, pertanto, fondato il reclamo in esame; visto il combinato disposto degli arrt. 12, comma 1 e 12, comma 5, lettera a) del C.G.S.; PQM in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. NUOVA MOLOCHIESE la punizione sportiva della perdita della gara NUOVA MOLOCHIESE – BIANCO con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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