COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 120 della società U.S.D. PARENTI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 14.02.2007 (Ammenda di € 30,00, ammenda di € 30,00, squalifica calciatore PERRI Carmine per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 120 della società U.S.D. PARENTI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 14.02.2007 (Ammenda di € 30,00, ammenda di € 30,00, squalifica calciatore PERRI Carmine per CINQUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che le sanzioni dell’ammenda di € 30,00 per ciascuna infrazione non è reclamabile; che la squalifica inflitta al calciatore Perri Carmine è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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