COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 128 della società AMATORI CONFLENTI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 21.02.2007 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatore STRANGES Francesco fino al 30.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 12/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 128 della società AMATORI CONFLENTI
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del
21.02.2007 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatore STRANGES Francesco fino al 30.06.2009).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che i fatti per come puntualmente riportati nel rapporto arbitrale non possono essere messi in discussione;
anche le sanzioni irrogate in prime cure appaiono congrue ed adeguate ai fatti addebitati;
il reclamo va pertanto rigettato;
PQM
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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