COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 123 della società REAL MONTALTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 14.02.2007 (Rigetto del reclamo merito gara Real Montalto – Serrapedace del 27.01.2007, punizione sportiva perdita della gara Real Montalto – Serrapedace con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore MARZULLO Orlando fino al 31.05.2011, squalifica calciatore PERRONE Francesco fino al 31.05.2009, squalifica calciatore PERRI Simone fino al 31.05.2008, ammenda di € 500,00, responsabilità integrale). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti; ritenuto che dalle precisazioni fornite dallo stesso dell’audizione odierna risulta in maniera chiara ed inequivoca che in merito al punto 1 del ricorso della società Real Montalto, il direttore di gara ha esaustivamente giustificato che l’incongruenza circa l’effettivo momento della realizzazione della rete del Serrapedace sia da intendersi al 41° minuto del secondo tempo e che solo per mero errore di trascrizione è stato indicato il 46° minuto; in merito agli atti di violenza verificatisi a danno del direttore di gara, quest’ultimo ha confermato in toto l’entità e la gravità degli stessi; circa la posizione irregolare del calciatore Tedesco del Serrapedace, già esaminata dal Giudice Sportivo sebbene quest’ultimo fosse incompetente, tuttavia questa Commissione non può che confermare nel merito l’infondatezza dell’eccezione sollevata in quanto il calciatore de quo aveva già scontato la squalifica nella gara del 14.01.2007(espulso per somma di ammonizioni nella gara del 07.01.2007 e in applicazione dell’art. 41, comma 2 del C.G.S.); considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it