COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 130 della società S.S.D. MELITESE srl avverso la regolarità della gara Marinate – Melitese (1 – 1) del 04.03.2007 del Campionato di Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore STUMPO Nicola.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 19/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 130 della società S.S.D. MELITESE srl avverso la regolarità della gara Marinate – Melitese (1 – 1) del 04.03.2007 del Campionato di Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore STUMPO Nicola. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Stampo Nicola è stato svincolato come calciatore dalla società Promosport senza svolgere per questa società la funzione di allenatore (come da documentazione in atti); che in data 28.02.2007 lo stesso si è tesserato come tecnico per la società Marinate; che in data 01.03.2007 il medesimo soggetto si è tesserato come calciatore per la società Marinate; ritenuto che in tali circostanze di fatto non risulta violato né l’art. 34 del regolamento del Settore Tecnico (avendo lo Stumpo esercitato l’attività di calciatore ed allenatore per la medesima società), né l’art. 38 dello stesso Regolamento (poiché nel corso della medesima stagione è stato tesserato come tecnico solo per la società Marinate); P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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