COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 129 della società S.S. ANTICO FORNO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 21.02.2007 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatore IMPRESA Marco fino al 12.02.2012, squalifica calciatore ESPOSITO Vivino Giuseppe fino al 30.06.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 129 della società S.S. ANTICO FORNO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del
21.02.2007 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatore IMPRESA Marco fino al 12.02.2012, squalifica calciatore ESPOSITO
Vivino Giuseppe fino al 30.06.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il direttore di gara a “chiarimenti” e il rappresentante della società reclamante;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara santa Barbara – Antico Forno del 17.02.2007 e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel
corso dell’odierna seduta risulta che:
1. il calciatore Impresa Marco nel corso della gara ha messo un braccio intorno al collo del direttore di gara colpendolo più volte
con pugni al capo ed alle spalle, calci ai polpacci e sputi, prima di essere allontanato da tesserati della società avversaria. A eguito di detta aggressione, l’arbitro ha riportato lividi sul volto ed ha avvertito un lieve dolore al polpaccio destro;
2. il calciatore Esposito Vivino Giuseppe, nel corso della gara, ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, tentando di aggredirlo con calci e pugni senza riuscire a colpirlo per il pronto intervento dei tesserati della squadra avversaria; l’arbitro nel corso dell’odierna seduta, dopo aver preso visione della foto dell’Esposito, ha confermato senza ombra di dubbio che lo stesso è l’autore dei fatti descritti poc’anzi, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante; il giudice di primo grado per i fatti suddetti ha sanzionato i calciatori Impresa Marco ed Esposito Vivino Giuseppe rispettivamente fino al 12.02.2012 ed al 30.06.2008; inoltre ha sanzionato la società Antico Forno con l’ammenda di € 500,00 per il comportamento gravemente deplorevole e del tutto irrispettoso della finalità dell’attività amatoriale tenuto nei confronti dell’arbitro dai due calciatori
ed inoltre perché uno dei due calciatori, non identificato con precisione dal direttore di gara, dopo aver subito il provvedimento di
espulsione, è entrato nello spogliatoio arbitrale ed ha manomesso lo zaino dell’ufficiale di gara medesimo, riempiendogli inoltre le
scarpe di acqua;
la commissione ritiene che i fatti ascritti ai due calciatori siano stati correttamente accertati dal Giudice Sportivo, tuttavia le sanzioni
irrogate a carico degli stessi appaiono al quanto eccessive e, peraltro, debbono essere congruamente ridotte, confermando nel
resto;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo delibera di :
ridurre la squalifica irrogata al calciatore IMPRESA Marco fino al 17 FEBBRAIO 2010;
ridurre la squalifica irrogata al calciatore ESPOSITO Vivino Giuseppe fino al 10 MAGGIO 2007;
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