COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 135 della società U.S. PRAIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del 28.02.2007 (Squalifica del Campo di gioco fino al 30.06.2007 con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse, ammenda di € 2000,00, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 135 della società U.S. PRAIA
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del
28.02.2007 (Squalifica del Campo di gioco fino al 30.06.2007 con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse, ammenda di
€ 2000,00, ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la reclamante non contesta lo svolgimento dei fatti così come esposti nel provvedimento impugnato limitandosi a
chiedere una riduzione delle sanzioni inflitte;
che, in considerazione della gravità dei fatti ed in particolare del comportamento oltraggioso e violento tenuto dai sostenitori della
società Praia, il deliberato del Giudice Sportivo deve essere confermato ad eccezione dell’ammenda di € 2000,00 che può essere
ridotta ad € 1000,00;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 1000,00;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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