COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 139 della società S.S. FRASCINETO 1999 avverso la regolarità della gara Frascineto – Seniores Acri (0 – 0) del 11.03.2007 Campionato Terza categoria (C.P. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore DE MARCO Fabio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 26/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 139 della società S.S. FRASCINETO 1999 avverso la regolarità della gara Frascineto – Seniores Acri (0 – 0) del 11.03.2007 Campionato Terza categoria (C.P. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore DE MARCO Fabio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore De Marco Fabio della Società G.S. Seniores Acri ha preso parte alla gara Frascineto - Seniores Acri dell’11.03.2007; che lo stesso, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, aveva titolo a prendervi parte, risultando regolarmente autorizzato ai sensi dell’art.34/3 N.O.I.F. alla data in cui si è svolta la gara in questione (v. Comunicato Ufficiale n. 75 del 20.12.2006 del Comitato Regionale Calabria); ritenuto, pertanto, infondato il reclamo in esame; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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