COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 121 del Sig. ARENA Pasquale (società F.C. Calcio Acri) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 17.01.2007 (Inibizione fino al 17.01.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 121 del Sig. ARENA Pasquale (società F.C. Calcio Acri)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del
17.01.2007 (Inibizione fino al 17.01.2012).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il reclamante nonché l’assistente arbitrale a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua dei fatti come accertati, il sig. Arena Pasquale si è reso responsabile dei fatti ascrittagli, pur non essendo
tesserato dalle società che disputavano la gara, ma rivestendo la qualità di dirigente di altra società (Calcio Acri);
ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto ai fatti accaduti non avendo avuto l’atto di violenza
conseguenze di alcun tipo;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la inibizione inflitta al sig. ARENA Pasquale fino al 17 GIUGNO 2009;
dispone restituirsi la tassa versata.
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