COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 136 della società A.C. REAL DECOLLATURA 03 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Real Decollatura – Zumpano con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 400,00, squalifica calciatore SACCO Angelo fino al 09.05.2007, squalifica calciatore GIGLIOTTI Orlando fino al 31.05.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 136 della società A.C. REAL DECOLLATURA 03
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del
14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Real Decollatura – Zumpano con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 400,00,
squalifica calciatore SACCO Angelo fino al 09.05.2007, squalifica calciatore GIGLIOTTI Orlando fino al 31.05.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della stessa a seguito della decisione dell’arbitro di ritenere conclusa la
partita al 27° del secondo tempo che veniva continuata pro-forma per gli incidenti verificatisi;
ed invero, risulta dai chiarimenti forniti dal direttore di gara che in seguito alla concessione di un calcio di rigore al 27° del secondo
tempo in favore della squadra ospite i calciatori Sacco Angelo, Gigliotti Orlando, Tramonti Daniele e Bevilacqua Luigi della società
Real Decollatura si rendevano responsabili in modo differente di atti minacciosi nei confronti del direttore di gara;
dalle dichiarazioni del direttore di gara dalla sua non manifestata dichiarazione di proseguire l’incontro pro-forma, non è accaduto
nulla di anormale e che la partita si è conclusa senza alcun altro episodio;
la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per
la continuazione pro-forma della gara;
è pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale deve prescindere dalle sue
personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo
l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia;
situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di protesta senz’altro eccessivi ma non tali
da determinare una reale o quantomeno fondatamente supposta situazione di pericolo non controllabile dal direttore di gara con fli
ordinari provvedimenti disciplinari;
per quanto attiene la squalifica inflitta ai calciatori Sacco Angelo e Gigliotti Orlando, risulta in maniera chiara ed inequivoca la
sussistenza dei fatti accertati dal giudice sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai
calciatori de quo, ed in particolare che va tenuto conto che gli stessi non hanno assolutamente commesso alcun atto di violenza nei
confronti del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, si dispone la ripetizione della gara REAL DECOLLATURA – ZUMPANO;
riduce la squalifica inflitta ali calciatore SACCO Angelo fino al 01 MAGGIO 2007;
riduce la squalifica inflitta ali calciatore GIGLIOTTI Orlando fino al 25 APRILE 2007;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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