COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 137 della società ASS. COMPRENSORIO PRESILANO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 07.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Gallinese 2000 – Compr. Presilano con il punteggio di 0 – 6,UN punto di penalizzazione, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore NANIA Felice fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 02/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 137 della società ASS. COMPRENSORIO PRESILANO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del
07.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Gallinese 2000 – Compr. Presilano con il punteggio di 0 – 6,UN punto di
penalizzazione, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore NANIA Felice fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni rese dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta la gara ha avuto regolare svolgimento non
essendo incorso il direttore di gara negli errori tecnici lamentati dalla società reclamante;
ritenuto che diversamente deve essere valutato il comportamento del calciatore Nania Felice nelle cui espressioni più di
un’istigazione al pubblico deve ravvisarsi un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ali calciatore NANIA Felice fino al 30 SETTEMBRE 2007;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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