COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 154 della società A.S. ATLETICO NAPITIA 2005 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 del 04.04.2007 (Squalifica calciatore RUSSO Luigi per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 154 della società A.S. ATLETICO NAPITIA 2005
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 53
del 04.04.2007 (Squalifica calciatore RUSSO Luigi per DUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
considerato, che il ricorso avverso la squalifica per due giornate di gara è inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera a) del
C.G.S.;
PQM
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa
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